Il mondo del lavoro in Italia è sempre stato oggetto di interventi legislativi che hanno operato in vari aspetti, determinando la nascita di nuove figure contrattuali atte a consentire, secondo i promotori, soluzioni all’annoso problema della disoccupazione. In onore del principio della flessibilità, è stato creato il Lavoro a Chiamata, una figura di contratto subordinato che pone il lavoratore a disposizione di un datore. È possibile richiedere maggiori informazioni su UpWardcdl.it.
Contratto di lavoro intermittente
Il negozio giuridico chiamato Contratto di lavoro intermittente, o Lavoro a Chiamata, indica un vincolo di lavoro subordinato con cui un soggetto viene assunto ogni volta che il datore di lavoro lo chiama. In questo caro il lavoratore offre la propria attività in modo continuativo, ma ad intervalli che corrispondono alle necessità dell’azienda. Esiste la possibilità di accettare o rifiutare la chiamata, oppure di vincolarsi per contratto a garantire la propria presenza. In questo caso, spetta al lavoratore un’indennità corrispondente all’obbligo assunto per la propria disponibilità. Questa figura contrattuale venne introdotta dal Decreto Legislativo 276 del 2003, come attuazione della legge 30 del 2003, comunemente conosciuta come Legge Biagi. Successive modifiche hanno apportato cambiamenti sotto alcuni aspetti, che sono:
· la legge Fornero ha stabilito riguardo il Contratto di lavoro intermittente che per istaurare il rapporto subordinato servono esigenze e periodi previsti dai contratti collettivi, territoriali o aziendali. In mancanza sono valide le disposizioni del Decreto Legislativo del 23 ottobre 2004;
· secondo la normativa vigente, il contratto può avere una durata non superiore ai 400 giorni, ma suddivisi nell’arco di tre anni solari. Questo vincolo non è valido per il settore turistico, spettacolo e pubblici servizi. Superato tale limite il contratto diventa a tempo indeterminato;
· la legge Fornero ha stabilito quali sono i mezzi con i quali il datore di lavoro deve informare della chiamata. Essi sono: email, servizio informatico tramite Portale Cliclavoro, SMS al numero 3399942256 solo nel caso in cui la chiamata non deve essere compiuta oltre le 12 ore, Fax nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.
Qualsiasi lavoratore può stipulare un Contratto a Chiamata, riguardo le azienda non possono proporle quelle che non hanno effettuato la valutazione dei rischi previsti dalla legge in materia di sicurezza nei posti di lavoro. La Pubblica Amministrazione non può stipulare questo tipo di contratto.
Quando si ricorre al Contratto di Lavoro Intermittente
I settori interessati da questa figura contrattuale sono quelli in cui è richiesta una maggiore presenza di lavoratori in determinati periodi, o in generale in quelle tipologie di prestazioni che sono caratterizzate dalla discontinuità. Ad esempio il turismo, nella specie gli alberghi, sono dei luoghi di lavoro dove questo contratto trova applicazione nei periodi in cui l’afflusso di turisti è maggiore. Può avvenire anche per commessi e personale specializzato nelle vendite quando necessario, come accade nel periodo natalizio. Al fine di impedire che i datori di lavoro possano sfruttare questo particolare contratto, sono stabiliti dalla normativa i seguenti vincoli:
· chi ha meno di 24 anni o ha più di 55 anni può stipulare il contratto per qualsiasi tipo di attività, fatta salva la ovvia eventuale richiesta di specializzazione;
· i lavoratori la cui età è ricompresa tra i 24 e 55 anni possono stipulare questo contratto esclusivamente in funzione di determinate funzioni, sempre a carattere discontinuo, specificatamente individuate dalla legge;
· è vietato ad un lavoratore di superare le 400 ore di lavoro in tre anni. Questo limite non riguarda i settori del turismo, pubblici servizi e spettacolo.
Importante è sottolineare che l’eventuale mancato rispetto di questi vincoli tramuta il contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza che siano svolte alcune attività o pratiche da parte del lavoratore. Questo effetto automatico permette di impedire eventuali abusi da parte dei datori di lavoro, i quali sono costretti al rispetto della normativa vigente per non dovere assumere il lavoratore a tempo pieno. Da ricordare che il contratto a chiamata è sempre vietato per sostituire lavoratori che aderiscono a scioperi, che siano stati oggetto di licenziamenti collettivi oppure che sia stata applicata la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nei primi sei mesi precedenti.
Altri tipi di contratti
Il 19 aprile 2018, il Senato ha deliberato a maggioranza l’approvazione di un decreto che elimina definitamente la figura dei voucher. Introdotta nel 2003, grazie alla Legge Biagi, allo scopo di fornire una regolamentazione dei lavori saltuari, che rimanevano esenti da una dovuta disciplina normativa. Negli anni seguenti il legislatore ha ampliato l’utilizzo di questa soluzione, riuscendo a rispondere a più esigenze lavorative. In pratica il voucher serve a consentire lo svolgimento di un lavoro nel rispetto della legge, allontanando il rischio della vertenza, basandosi sulla natura del tipo di prestazione senza dovere siglare alcun contratto. Tale abrogazione ha portato ad un vuoto legislativo, lasciando senza una disciplina specifica alcune tipologie di rapporti di lavoro occasionale. A tale proposito sono aperte le discussioni con presentazione di altro decreto, il quale tenta di intervenire indicando potenziali regolamentazioni idonee a questo tipo di prestazione lavorativa. Queste figure sono state individuate nel lavoro intermittente e il lavoro breve. La prima figura l’abbiamo esaminata, prevede precisi vincoli i quali devono essere espressamente rispettati. Di fatto la violazione comporta la tramutazione automatica del rapporto di lavoro, il quale si tramuta a tempo indeterminato. Il lavoro breve dovrebbe essere individuato nella regolare prestazione di lavoro che nell’arco di un anno non supera l’importo di 900 euro. Questo lavoro breve è soggetto ad un pagamento agevolato, lo stesso dei voucher, per quanto riguarda gli obblighi INPS e INAIL, cioè con il versamento contributi e assicurativi, che inoltre siano definite in un importo di 10 euro l’ora per la prestazione lavorativa, consegnati dal committente al lavoratore con modalità rintracciabili. Secondo le commissioni parlamentari a lavoro, questa soluzione sarebbe ottima per risolvere il vuoto legislativo. Tuttavia è vincolante che l’importo guadagnato dal lavoratore non deve superare la soglia dei 2000 euro anno, poiché verrebbe tramutato in rapporto subordinato.
In conclusione
Il Contratto di lavoro intermittente è una figura legislativa atta a soddisfare precise esigenze in ambito lavorativo che, allo stato attuale, sarebbero difficilmente riconducibili ad altri tipi contrattuali definiti. Questo è colpa della condizione corrente dove non è chiara la posizione del Governo in materia. L’eventuale soluzione potrebbe essere, almeno secondo le trascorse esperienze, il ritorno delle altre tipologie di contratto entrate in vigore con la Legge Biagi, ma abrogate successivamente. In linea di massima, secondo l’ordinamento giuridico, la possibilità di evitare il contratto di lavoro intermittente si concretizza nella stipula di un contratto a tempo determinato, con prestazione riferita a precisi periodi connessi all’esigenze del datore di lavoro. Questo poiché si può stabilire al suo interno ogni diritto e dovere del lavoratore e del datore di lavoro, senza dovere avere gli stessi limiti che abbiamo esaminato precedentemente, ma ovviamente neanche la possibilità che la loro violazione possa tramutare il contratto a tempo indeterminato.